Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of merit review and contested prescription arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mario Nurcaro inadmissible, rejecting requests for a substantive review of evidence and sentencing. The court determined that the lower court's decision relied on qualified witness testimony and medical certification, making a merit-based re-evaluation unnecessary. Furthermore, the court found the arguments regarding statutory mitigation and prescription invalid due to the contested nature of the recidivism and the limited deviation from the statutory sentencing range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the contested decision is based on qualified evidence rendering a substantive review unnecessary, and if arguments regarding sentencing deviations or prescription fail due to established recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NURCARO MARIO nato a NAPOLI il 06/04/1968 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n.12/Rg 23741
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Nurcaro avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la loro condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata che alle pagg. 2-3 ha fondato la propria decisione, conforme a quella del Tribunale, sulla testimonianza qualificata degli operanti, confermate dalla certificazione medica, così da rendere inammissibile la richiesta rivalutazione delle prove sotto profili di merito; altrettanto inammissibile è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio in cui il discostamento, peraltro limitato, dal limite edittale si è fondato proprio sulla gravità dei fatti e quello riguardante la prescrizione in quanto risulta contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Con