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Ordinanza — n. 4726/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address key sentencing factors regarding the threat phrase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4726/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Amatuzzo's appeal inadmissible for manifest unfoundedness. The appellate court had convicted Amatuzzo of the crime defined in Article 336 of the Penal Code based on a specific threatening phrase, relying heavily on the testimony of an investigating officer and the correct legal qualification of the statement. The Court rejected the appeal because it failed to engage with the fundamental reasoning that the phrase must be evaluated within its specific context and timing to determine if it constituted a threat, noting that the victim's actual feeling of intimidation was not the sole criterion.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it does not confront the specific factual and legal grounds of the contested judgment, particularly regarding the contextual evaluation of threatening statements required by case law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility threatening statement context Article 336 Penal Code manifest unfoundedness procedural requirements appeal diritto alla propria parola errore nella commisurazione della pena dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Amatuzzo avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
278664 - 01.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Amatuzzo avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod.
art. 616 cod. proc. pen
278664 - 01.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATUZZO MATTEO nato a PALERMO il 18/05/1974 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n.8/Rg 23710

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Amatuzzo avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza perché non si confronta con la sentenza impugnata che a pag. 3 ha fondato la propria decisione, conforme a quella del Tribunale, sulla testimonianza qualificata dell'operante e sulla corretta qualificazione, ai sensi dell'art. 336 cod. pen., della frase "faccio saltare tutto per aria, e a te ti faccio vedere io" alla luce della giurisprudenza di legittimità che richiede la valutazione del contesto e del momento in cui è stata proferita la frase, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 (dep. 2020) Rv. 278664 - 01.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera es(te s ra Il Preident