Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing factual contestations not permitted in legality proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it relied solely on factual arguments already presented in lower courts. The appellant challenged the conviction for resistance based on testimonies regarding physical altercations involving document requests. The court ruled that such factual disputes are excluded from legality proceedings, which can only review legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces factual contestations already examined in lower courts, as legality proceedings are strictly limited to reviewing legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IORIO JULIAN nato a LACCO AMENO il 09/09/1995 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 7/ RG. 23686
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Julian Di Iorio avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto volti a contestare il contenuto della testimonianza qualificata degli operanti, chiamati dal titolare di un negozio per le molestie di Di brio ad alcune ragazze, aggrediti con strattonamenti e spintoni per avergli chiesto i documenti tanto da averlo dovuto ammanettare, escludendosi la generica ricostruzione alternativa dell'eccesso di potere; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dricorrentPal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera est/ a Il P/esklente