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Ordinanza — n. 4722/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it contradicts lower court's finding on statutory mitigation due to defendant's significant role in extortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4722/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it directly contradicted the appellate court's explicit exclusion of statutory mitigation under Article 114 of the Penal Code. The lower court determined that the defendant, Ciro Sannino, played a significant role in the extortion scheme, including accompanying execution materials and witnessing a brutal assault on victims. Consequently, the court ruled that the appellant's generic criticism could not override the factual reconstruction that established his substantial involvement in the crime.

Regesto Legislator

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Art. 114 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contradicts the lower court's specific finding on the existence or non-existence of statutory mitigation based on the defendant's significant role in the criminal conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory mitigation significant role in crime extortion scheme contradiction of facts sequestro del veicolo detentore di veicolo uso di veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 114 cod. pen.
2-3 ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., conformemente alla precisa ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, in ragione del ruolo significativo svolto da Sannino, in più momenti, nella pretesa estorsiva conclusasi con «la brutale aggressione» delle vittime (pag.
Art. 616 cod. proc. pen.
cui aveva assistito accompagnando i materiali esecutori così da rendere inammissibile la generica censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 114 cod. pen
2-3 ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., conformemente alla precisa ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, in ragione del ruolo significativo svolto da Sannino, in più momenti, nella pretesa estorsiva conclusasi con «la brutale aggressione» delle vittime (pag.
art. 616 cod. proc. pen
cui aveva assistito accompagnando i materiali esecutori così da rendere inammissibile la generica censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO CIRO nato a ACERRA il 06/02/1992 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n.3/Rg 23660

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Sannino avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata che alle pagg. 2-3 ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., conformemente alla precisa ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, in ragione del ruolo significativo svolto da Sannino, in più momenti, nella pretesa estorsiva conclusasi con «la brutale aggressione» delle vittime (pag.

3) cui aveva assistito accompagnando i materiali esecutori così da rendere inammissibile la generica censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigli stensora Il yresilente