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Ordinanza — n. 4693/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4693/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4693/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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UR ORDINANZA Campiti Francesco, nato a LOCRI il 04/03/1964, avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Campiti, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in ordine alla fatto contestato con la rubrica di imputazione, evidenziando che si basi unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato e non è consentito in sede di legittimità, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 4693/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione debito insoddisfatto legittimazione per agire in via esecutiva impugnazione di decisioni amministrative abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

UR ORDINANZA Campiti Francesco, nato a LOCRI il 04/03/1964, avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Campiti, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in ordine alla fatto contestato con la rubrica di imputazione, evidenziando che si basi unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato e non è consentito in sede di legittimità, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); che la Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, non smentite tra l’altro dai rilievi difensivi (si vedano le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito non ha applicato la circostanza attenuante in questione in considerazione della condotta reiterata dell’imputato (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è dec