Ordinanza — n. 4690/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUR ORDINANZA Ricciardi Pasquale, nato a SAN GIOVANNI A PIRO il 17/12/1955; avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Pasquale Francesco Ricciardi; rilevato che il motivo con cui si deduce l’insufficienza e l’illogicità della motivazione sul presupposto che il giudice estensore non si sarebbe adeguatamente soffermato sui motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione impugnata, non è consentito in sede di legittimità poiché formulato per motivi non specifici, risolvendosi in deduzioni generiche e prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto atti a sorreggere le richieste; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Pr
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4690/2026 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Pr
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Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Ricciardi Pasquale, nato a SAN GIOVANNI A PIRO il 17/12/1955; avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Pasquale Francesco Ricciardi; rilevato che il motivo con cui si deduce l’insufficienza e l’illogicità della motivazione sul presupposto che il giudice estensore non si sarebbe adeguatamente soffermato sui motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione impugnata, non è consentito in sede di legittimità poiché formulato per motivi non specifici, risolvendosi in deduzioni generiche e prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto atti a sorreggere le richieste; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Pr