Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and repetition of arguments already rejected by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court misinterpreted evidence regarding the victim's testimony and undervalued the girlfriend's statement. The court rejected these claims as generic and non-specific, noting they merely repeated reasons already dismissed by the lower court without providing new argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b, cod. proc. pen.: Appeals must be specific and argumentative; generic repetitions of reasons already rejected by the court of appeal render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Lelli Simone, nato a TRENTO il 16/11/1972, avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d'appello di Brescia, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Simone Lelli, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità denunciando il travisamento delle prove in ordine alle deposizioni della persona offesa, è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza, nonché generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); che la Corte di appello di Brescia ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo attendibili le dichiarazioni della guardia giurata Davide Soliani, riscontrate da certificato medico e dalle dichiarazioni degli altri testi dell’accusa (si vedano le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la valutazione della deposizione della compagna dell’imputato da parte della Corte di appello non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di secondo grado non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della Martini (si veda pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01