Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and mandatory application of statutory mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Mafalda and Graziella Bevilacqua inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court failed to apply a specific mitigating circumstance under Article 62-bis of the Penal Code due to their prior criminal records. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the contested mitigation was not legally required in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the gradation of punishment, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the court of first instance, which exercises this power in accordance with the principles set forth in the cited articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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UR ORDINANZA Bevilacqua Mafalda (cui 03vlrwo), nata a ROMA il 16/11/1994, Bevilacqua Graziella (cui 05zlthw), nata a ROMA il 13/05/2004, avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nel rispettivo interesse di Mafalda Bevilacqua e Graziella Bevilacqua con un unico atto, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena irrogata e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che la Corte di appello di Roma non ha applicato la circostanza attenuante in esame in considerazione dei precedenti penali riportati dalle imputate, le quali avevano già fruito della del beneficio della sospensione, tuttavia ha rideterminato la pena per entrambe le imputate, concedendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., ritenuta prevalente sulle aggravanti per Mafalda Bevilacqua (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consiglier