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Ordinanza — n. 4685/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise mitigation arguments at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4685/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the first-instance judgment's reliance on the victim's statements and the lack of statutory mitigation circumstances. The court ruled that arguments regarding mitigation were not properly raised at the appellate stage and were therefore barred from review.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62 comma 1 n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must strictly adhere to the procedural rules of the second instance, and failure to deduce specific statutory grounds for mitigation at that stage renders the subsequent challenge inadmissible.

Parole chiave

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procedural inadmissibility second instance appeal mitigation circumstances criminal procedure code failure to deduce court costs appellate review tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
2 della sentenza impugnata); che la censura relativa alla lieve entità non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 62 comma 1 n. 4 cod. pen.
2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n.
Art. 131-bis cod. pen.
e dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità; che sulla censura attinente al mancato riconoscimento della citata circostanza attenuante si è già pronunciato il giudice di merito in ragione delle lesioni inflitte alla persona offesa, guaribili in gg.
Art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
e dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
2 della sentenza impugnata); che la censura relativa alla lieve entità non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

UR ORDINANZA Piazza O Sed Michael, nato a ROMA il 11/03/1991 avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Micheal Piazza O Sed, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta l’affermazione della responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede del riconoscimento fotografico non solo è riproduttivo dei motivi già dedotti e vagliati nel giudizio di secondo grado, ma è anche manifestamente infondato; che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che la Corte di appello di Roma ha evidenziato che, avendo l’imputato optato per il rito abbreviato, ha accettato che il giudice di primo grado fondasse la sua decisione sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del riconoscimento fotografico da questa effettuato, ritenuti, per altro, attendibili e corroborati dal referto medico attestante le lesioni a seguito dell’aggressione subita (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità; che sulla censura attinente al mancato riconoscimento della citata circostanza attenuante si è già pronunciato il giudice di merito in ragione delle lesioni inflitte alla persona offesa, guaribili in gg. 10 (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); che la censura relativa alla lieve entità non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/0