Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning in denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's denial of generic mitigating circumstances was illogical and contradictory, but the Court found the reasoning sound and consistent with established principles. The Court held that appellate review does not require the lower court to address every fact, only those deemed relevant, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The appellate court's review of the denial of generic mitigating circumstances is limited to checking for manifest illogicality, and the lower court is not required to consider all facts presented, only those it deems relevant.
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UR ORDINANZA Meluzzi Simone, nato a LIVORNO il 12/11/1970, avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Firenze; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Simone Meluzzi; rilevato che l’unico motivo contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche; è meramente riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette sotto il profilo logico-giuridico; che, la sentenza impugnata (cfr. pag.
3) contiene una motivazione esente da illogicità, fondata su elementi ritenuti decisivi dal giudice territoriale; che, secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi positivi o negativi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti rilevanti, dovendosi ritenere implicitamente superati o disattesi gli altri; ritenuto che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere esten