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Ordinanza — n. 4683/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4683/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4683/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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UR ORDINANZA Rouissi Aziz, nato in MAROCCO, il 03/10/1987 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Aziz Rouissi; rilevato che il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4683/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente ricettazione insufficienza di prove comunicazione degli elementi a carico verosimiglianza della persecuzione verosimiglianza

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

UR ORDINANZA Rouissi Aziz, nato in MAROCCO, il 03/10/1987 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Aziz Rouissi; rilevato che il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., lamentando la violazione degli artt. 648 e 43 cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen., assumendo che la motivazione della sentenza sarebbe illogica sia in ordine alla disponibilità materiale dei beni, sia quanto alla consapevolezza dell’origine delittuosa, poiché fondata su elementi probatori ritenuti insufficienti a integrare tanto l’elemento oggettivo quanto quello soggettivo del reato contestato, anche alla luce del verbale di perquisizione negativo; che, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l’art.648 cod. pen., ponendo a fondamento della decisione argomentazioni affette da manifesta illogicità e attribuendo valore indiziario a elementi privi della necessaria portata dimostrativa; considerato che, il motivo di ricorso è privo della necessaria specificità, poiché prospetta presunti difetti, contraddittorietà o illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; e che le censure, lungi dal confrontarsi con le effettive ragioni poste a fondamento della sentenza, si risolvono nella mera contestazione dell’apprezzamento di merito compiuto dal giudice territoriale; che il denunciato vizio di motivazione è manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello ha sviluppato, alle pp. 14 e 15 della sentenza impugnata, un percorso argomentativo completo, coerente e immune da evidenti illogicità, fondato su elementi probatori valutati secondo corretti criteri logico-giuridici; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Con