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Ordinanza — n. 4681/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of sentencing motivation for minor defendant. The court finds the lower court adequately reasoned the penalty. The appeal is inadmissible due to insufficient motivation grounds. The court upholds the conviction and excludes court costs. The decision emphasizes judicial reasoning requirements. The ruling applies to minors under Italian criminal law. The court rejects the claim regarding sentencing treatment. The judgment confirms the lower court's decision on merits. The appeal fails on procedural and substantive grounds. The outcome is a dismissal of the legal challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4681/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to motivate the sentencing treatment. The appellant argued the penalty was illegal, but the court found the lower court adequately fulfilled its argumentative burden by referencing key elements on pages 2 and 3 of the decision. Consequently, the court dismissed the appeal and, noting the appellant's minority at the time of the crime, excluded the order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court must provide a congruent reference to decisive elements when sentencing, and an appeal based solely on a lack of motivation is inadmissible if the reasoning is adequate.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation appeal sentencing treatment legality minor defendant criminal law judicial reasoning burden inadmissible appeal dismissal court costs exclusion Italian criminal procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4681/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1322/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29517/2025* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * * IN * il 03/12/2001avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * *rilevato l unico motivo di ricorso contesta la mancanza di motivazione con riferimento altrattamento sanzionatorio inflitto non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed èmanifestamente infondatoche invero secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza la graduazione dellapena compresi gli aumenti e le diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edmerito che la esercita nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.che nella specie l onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assoltomediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti come evidenziatoin particolare a pag. 2 e 3 della sentenza impugnatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art. 52 d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle partidel processo in caso di diffusione del presente provvedimentoCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4681/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1322/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29517/2025* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * * IN * il 03/12/2001avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * *rilevato l unico motivo di ricorso contesta la mancanza di motivazione con riferimento altrattamento sanzionatorio inflitto non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed èmanifestamente infondatoche invero secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza la graduazione dellapena compresi gli aumenti e le diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edmerito che la esercita nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.che nella specie l onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assoltomediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti come evidenziatoin particolare a pag. 2 e 3 della sentenza impugnatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art. 52 d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle partidel processo in caso di diffusione del presente provvedimento *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *