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Ordinanza — n. 4680/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to evidence interpretation under Art. 648 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4680/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding his visit to Lesina port to purchase illicit boats, claiming this motive was not proven. The court rejected this claim as the lower court's finding of the appellant's awareness of the boat's illicit origin was logically sound and fully substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's assessment of evidence regarding the illicit nature of the vessel was not logically flawed.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissibility of criminal appeal interpretation of evidence illicit origin of vessel Art. 648 Penal Code prova insufficiente dell'aggravamento clinico allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Rocco Renato Cobuzzi, rilevato che manifestamente infondato è l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 648 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Rocco Renato Cobuzzi, rilevato che manifestamente infondato è l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 648 cod.
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Testo completo

UR ORDINANZA Cobuzzi Rocco Renato, nato a FOGGIA il 27/03/1978 avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di Bari, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Rocco Renato Cobuzzi, rilevato che manifestamente infondato è l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen., denunciando il travisamento della prova in cui sono incorsi i giudici di merito, per aver ritenuto che l’imputato si sia recato presso il porto di Lesina per acquistare imbarcazioni di origine delittuosa a piccoli prezzi al fine di ostacolare le indagini sulla provenienza; che con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha ritenuto pienamente provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del gommone da parte del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore