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Ordinanza — n. 4678/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific appeal grounds and procedural preclusion. The court rejected arguments regarding witness credibility and sentencing leniency. The decision emphasizes that the lower court's reasoning was logically sound and that the appellant's age exempted them from court costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4678/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's findings and sentencing. The appellant argued that the credibility of injured parties was unfounded and that the imposed sanction was excessive given the minor's age. The court ruled that the first ground was procedurally barred as the cassation court cannot re-evaluate factual credibility or compare logic to external models, while the second ground failed because the specific issue of sentencing leniency was not raised as a distinct point of appeal in the prior instance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant's age at the time of the offense resulted in the exemption from court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 52 d.lgs. 196/2003: The cassation court is precluded from re-evaluating the credibility of witnesses or verifying the logical consistency of the lower court's reasoning by comparing it to external models, and a generic claim regarding sentencing leniency not specifically raised in the appeal is inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility witness credibility review procedural preclusion specific appeal grounds minor age exemption costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 12 del 31/05/2000

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4678/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1319/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29490/2025* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * * nato a * il 26/08/2003avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * * *rilevato che il primo motivo di ricorso contesta la credibilità delle persone offese e ilcontenuto delle dichiarazioni da esse rese è manifestamente infondato attesa lapreclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma anche di verificare latenuta logica della motivazione mediante un raffronto con modelli argomentativi esterni *U n. 12 del 31/05/2000 * * 216260che il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici ha chiaramente espostole ragioni del proprio convincimento in particolare alle pagg. 3 e 4 della sentenzaimpugnata facendo applicazione di corretti principi giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e dell accertamento del reatoconsiderato che il secondo motivo di ricorso contesta il trattamento sanzionatorioirrogato invocando la particolare tenuità del danno non è deducibile in sede di legittimitàavendo ad oggetto una questione che non ha costituito specifico motivo di appello nonpotendo valere a tal fine la generica prospettazione contenuta nei motivi di gravame esuccessivamente illustrata in termini specifici solo con il ricorso per cassazionerilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualirilevato che per la medesima ragione anagrafica va altresì disposto ai sensi dell art.52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimentoCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4678/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1319/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29490/2025* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * * nato a * il 26/08/2003avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * * *rilevato che il primo motivo di ricorso contesta la credibilità delle persone offese e ilcontenuto delle dichiarazioni da esse rese è manifestamente infondato attesa lapreclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma anche di verificare latenuta logica della motivazione mediante un raffronto con modelli argomentativi esterni *U n. 12 del 31/05/2000 * * 216260che il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici ha chiaramente espostole ragioni del proprio convincimento in particolare alle pagg. 3 e 4 della sentenzaimpugnata facendo applicazione di corretti principi giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e dell accertamento del reatoconsiderato che il secondo motivo di ricorso contesta il trattamento sanzionatorioirrogato invocando la particolare tenuità del danno non è deducibile in sede di legittimitàavendo ad oggetto una questione che non ha costituito specifico motivo di appello nonpotendo valere a tal fine la generica prospettazione contenuta nei motivi di gravame esuccessivamente illustrata in termini specifici solo con il ricorso per cassazionerilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualirilevato che per la medesima ragione anagrafica va altresì disposto ai sensi dell art.52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *