Italian Court dismisses appeal for tardy lack of motivation claim and reiteration of rejected resistance charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs. The first ground was rejected because the claim of absolute lack of motivation regarding the defendant Rami was raised too late, only in written conclusions rather than as an appeal argument. The second ground was dismissed as unfounded, representing a mere repetition of previously rejected arguments regarding the resistance to a public official without new specific criticism. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the established facts of the high-speed flight and loss of vehicle control.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A claim of absolute lack of motivation raised solely in written conclusions at the appellate stage is inadmissible as it violates the requirement that such grounds must be presented as a specific appeal argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Pavaluca Marian, nato in ROMANIA, il 30/08/2002, Rami Francesca Maria Vincenza, nata a MARSALA il 25/05/1978, avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di Marian Pavaluca e Francesca Maria Vincenza Rami con unico atto; rilevato che il motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine al rigetto delle pene sostitutive con riferimento alla posizione della ricorrente Rami, non è consentita in sede di legittimità poiché dedotta tardivamente, mediante le sole conclusioni scritte, e non già come motivo di appello, in violazione di quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come puntualmente emerge dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3); considerato che il secondo motivo deduce la violazione di legge con riguardo al rigetto, da parte della Corte territoriale, della doglianza proposta nell’interesse della ricorrente Pavaluca, circa l’insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale;
è manifestamente infondato, risolvendosi nella mera riproposizione di profili di censura già esaminati e correttamente disattesi dal giudice di merito, senza alcuna specifica critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e mirando, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, né collegata alla deduzione di concreti travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale; che, in particolare, la Corte d’appello ha evidenziato come la condotta di fuga ad alta velocità, unitamente alla successiva perdita di controllo del mezzo, fosse pienamente idonea a integrare il reato contestato (cfr. pag. 2); ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il