Italian Court dismisses appeal against conviction for unlawful entry and private residence invasion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Lo Bianco and Modica inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against the court's finding of unlawful entry and the rejection of necessity and minor offense defenses. The court ruled that these arguments were legally inadmissible in a review proceeding because they required a factual reconstruction contrary to the lower court's evidence-based reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals contesting the factual basis of criminal liability or statutory exemptions are inadmissible in cassation if they seek to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Lo Bianco Giacomo, nato a PALERMO il 04/07/1988, Modica Adriana, nata a PALERMO il 05/08/1986, avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di Giacomo Lo Bianco e Adriana Modica con medesimo atto, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 633 cod. pen., denunciando travisamento della prova in ordine alla stabile permanenza presso l’immobile è manifestamente infondato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che la Corte di appello di Palermo, sulla base del materiale probatorio raccolto, ha ritenuto integrato il reato in esame, avendo i due imputati invaso, senza alcun titolo, l’immobile della persona offesa al fine di adibirlo a luogo di privata dimora (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.
è manifestamente infondato, avendo già la Corte di appello provveduto ad escludere che nel caso di specie sia integrato un pericolo grave per la famiglia (cfr. pag. 6); considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l’omessa applicazione dell’ipotesi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito ha motivato tale diniego sulla base delle modalità della condotta posta in essere dai due imputati (si veda pag. 8 della sentenza impugnata); considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata esclusione della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
8) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è