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Ordinanza — n. 4673/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to specify legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4673/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a specific qualification of facts under Articles 56 and 629 of the Penal Code and contested recidivism under Article 99. The court rejected these claims because they were generic, lacked specific legal reasoning, and attempted to reconstruct facts using criteria different from those used by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 56, 629, 99 cod. pen.: Appeals must be specific; generic arguments lacking correlation with the lower court's reasoning or attempting to substitute the fact-finding role of the trial court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement recidivism contest Cassazione dismissal impugnazione di decisioni amministrative opposizione tardiva procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., è generico perché fondato su argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame e che, pertanto, non presentano carattere di specificità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale discende, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett.
Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
pen., l’inammissibilità dell’impugnazione, si desume dalla mancata correlazione tra le ragioni poste a sostegno della censura e quelle sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo contesta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 99 cod. pen
pen., l’inammissibilità dell’impugnazione, si desume dalla mancata correlazione tra le ragioni poste a sostegno della censura e quelle sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo contesta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

UR ORDINANZA Purello Antonino, nato a MARSALA il 17/11/1977, avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse diAntonino Purello, rilevato che il primo motivo di ricorso contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme giuridiche rilevanti ai fini della sua applicazione, in relazione alla pretesa errata qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., è generico perché fondato su argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame e che, pertanto, non presentano carattere di specificità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale discende, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione, si desume dalla mancata correlazione tra le ragioni poste a sostegno della censura e quelle sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo contesta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 cod. pen. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; non è consentito in sede di legittimità per motivi non specifici, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto idonei a sostenere le richieste formulate; che, altresì, esso non è consentito in sede di legittimità, in quanto tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti secondo criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale con motivazione immune da vizi logici e giuridici ha puntualmente esposto le ragioni del proprio convincimento (cfr. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il C