Italian Court dismisses appeals for lack of specific argumentation regarding sentencing and statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Danilo La Torre and Michele Battista inadmissible. The court found the arguments regarding the lack of motivation and sentencing gradation to be generic and non-specific, merely repeating points already rejected at the appellate level. Consequently, the appeals were rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 629, commi II e III, cod. pen.; Art. 110 cod. pen.: Appeals lacking specific argumentation correlating the grounds of the challenged decision with the reasons for the appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA La Torre Danilo, nato a MANFREDONIA il 11/01/1992 Battista Michele, nato a MANFREDONIA il 30/11/1996 avverso la sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di Danilo La Torre e Michele Battista proposti con unico atto, rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l’assoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 629, commi II e III, cod. pen., e 110 cod. pen., nonché violazione di legge e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova, è infondato, limitandosi tali deduzioni a riprodurre profili di censura già compiutamente esaminati e correttamente disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata (cfr. pag. 10 e 11); che esse devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, non assolvendo alla funzione propria di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso contesta l’omessa o apparente motivazione in ordine alla graduazione della entità della pena da infliggere, è ugualmente generico, in quanto fondato su argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni già dedotte in appello e puntualmente ritenute infondate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 13); che, invero, dalla mancanza di specificità, da cui ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità del ricorso, emerge dalla mancata correlazione tra le ragioni sviluppate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il C