Italian Court dismisses appeal for generic factual re-evaluation and refusal of generic mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating factors over an aggravating circumstance and questioned the specificity of the responsibility declaration. The court rejected these arguments, noting that the lower court's reasoning was logical and that the appellate court lacks the power to re-evaluate factual elements or conduct a new assessment of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or conduct a new assessment of facts, reserving such activity exclusively for the court of first instance, and generic appeals lacking specific legal or factual grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA De Leo Giuseppe, nato a BARI il 16/10/1973, avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe De Leo, rilevato che il primo motivo di ricorso contesta la dichiarazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 628 cod. pen., non è manifestamente infondato in quanto la censura è priva di specificità, risolvendosi in deduzioni generiche e non supportate da ragioni di diritto o elementi di fatto idonei a sostenere le richieste formulate; che, inoltre, il motivo non è proponibile in sede di legittimità, poiché tende a ottenere una nuova e non consentita ricostruzione del fatto sulla base di criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 6 e 7), ha chiaramente illustrato le ragioni del proprio convincimento; che, del resto, esula dai poteri della Corte di cassazione procedere a una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo tale attività riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso contesta il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è parimenti infondato; atteso che la Corte territoriale ha esposto una motivazione esente da illogicità (pagg. 7 e 8), in conformità al principio secondo cui il giudice di merito, nel negare la prevalenza delle attenuanti generiche, non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con implicito superamento di tutti gli altri; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Co