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Ordinanza — n. 4670/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating factual findings by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4670/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted facts regarding vehicle registration and theft, but the court held that such arguments violate the principle of preclusion. Consequently, the court refused to re-evaluate the factual findings made by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings of the lower courts, and appeals contesting the motivation based on alleged factual errors are inadmissible.

Parole chiave

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preclusion principle factual re-evaluation inadmissible appeal criminal liability vehicle registration court costs appellate review impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Raffaele De Chirico, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Raffaele De Chirico, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod.
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Testo completo

UR ORDINANZA De Chirico Raffaele, nato a TERLIZZI il 07/10/1969, avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Raffaele De Chirico, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che la Corte di appello di Bari ha ritenuto pienamente raggiunta la prova circa la penale responsabilità dell’odierno ricorrente, il quale, ricevuto il veicolo dalla Urbano per procedere con la riparazione dietro compenso, ha apposto le relative targhe ad un veicolo identico provento di furto (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere est