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Ordinanza — n. 4669/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4669/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Barbera inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Barbera argued that the lower court erroneously applied criminal law and misinterpreted evidence, but the court found these claims to be a mere repetition of arguments already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new grounds and failed to demonstrate a violation of law warranting review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already presented and rejected in the lower instance without introducing new facts or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of new grounds cassation procedure criminal law application permesso di promuovere un procedimento penale conflitto con un disegno o modello anteriore ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

UR ORDINANZA Barbera Angelo, nato a BARI il 10/05/1970, avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Angelo Barbera; rilevato che l’unico motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all’art. 81, comma secondo, cod. pen., per erronea applicazione della legge penale; nonché per travisamento della prova; è manifestamente infondato poiché si fonda su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag.3); considerato che, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consiglie