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Ordinanza — n. 4668/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4668/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4668/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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UR ORDINANZA Di Natale Vito, nato a BARI il 15/12/1952, avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Vito Di Natale; rilevato che il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4668/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale motivi di cassazione rettificazione della decisione impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Vito Di Natale; rilevato che il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

UR ORDINANZA Di Natale Vito, nato a BARI il 15/12/1952, avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Vito Di Natale; rilevato che il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., lamentando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d’appello ha riformato la pronuncia assolutoria del primo giudice; assume, inoltre, la mancata conferma della qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648, comma secondo, cod. pen., nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., già applicata dal Tribunale; che, secondo il ricorrente, la Corte territoriale, aderendo alla ricostruzione dei fatti prospettata dal pubblico ministero e ricalcando le argomentazioni dell’atto d’appello, avrebbe immotivatamente disatteso la congrua motivazione della sentenza di primo grado, che aveva qualificato il fatto come ricettazione di lieve entità; e che la decisione d’appello sarebbe altresì censurabile per non avere adeguatamente valutato gli atti d’indagine acquisiti al processo, limitandosi ad affermare la responsabilità dell’imputato in modo assertivo e superficiale, senza considerare le ragioni poste dal Tribunale a fondamento dell’assoluzione; che, inoltre, la Corte avrebbe errato nell’escludere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; considerato che il motivo di ricorso, volto a contestare la correttezza della motivazione della sentenza d’appello, è indeducibile, poiché si risolve in una pedissequa reiterazione delle stesse doglianze già prospettate in appello e puntualmente esaminate e disattese dalla Corte territoriale; che la Corte d’appello ha chiarito, con motivazione coerente e non illogica, che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen.; ha evidenziato, in particolare, che il valore della merce rinvenuta, come desumibile dagli atti d’indagine, non può ritenersi modesto e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale elemento è già di per sé ostativo all’applicazione dell’attenuante speciale, senza che possano assumere rilievo, in via sussidiaria, gli ulteriori criteri di cui all’art. 133 cod. pen.; che, la doglianza del ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, limitandosi a ribadire la ricostruzione dei fatti prospettata in primo grado, senza indicare specifici vizi della motivazione impugnata, né chiarire in che modo la Corte d’appello avrebbe travisato o omesso la valutazione degli elementi di prova; che, pertanto, le censure devono ritenersi non specifiche, poiché si presentano come meri motivi apparenti, privi della tipica funzione critica richiesta dall’art. 606 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così