Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to specify grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court imposed an illogical and disproportionate sentence, but the court found these claims too generic. The decision ruled that the appeal lacked specific legal or factual reasons required to challenge the sentencing logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic assertions without specifying the precise legal or factual grounds necessary for judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Rossini Vito nato a BARI il 12/06/1961, avverso la sentenza del 06/05/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Vito Rossini; rilevato che il primo motivo deduce l’inosservanza della norma di diritto penale sostanziale di cui all’art. 133 cod. pen.; assumendo che la Corte d’appello di Bari, avrebbe disatteso le censure difensive relative al trattamento sanzionatorio, pervenendo ad una quantificazione della pena ritenuta illogica e non proporzionata alla fattispecie delittuosa contestata; è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che, le deduzioni proposte si risolvono in affermazioni del tutto generiche, non sorrette da puntuali ragioni di diritto né da concreti dati di fatto idonei a evidenziare il lamentato vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e