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Ordinanza — n. 4664/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4664/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4664/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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UR ORDINANZA Volpe Francesco, nato a TRIGGIANO il 22/07/1980, avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Volpe, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado e confermato dalla Corte di appello di Bari ed il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato e generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 5 della sentenza impugnata, ove conferma il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado sulla base delle modalità della condotta e nega il riconoscimento dei benefici di legge in considerazione dei precedenti penali gravanti sull’imputato, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4664/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della sentenza impugnata, ove conferma il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado sulla base delle modalità della condotta e nega il riconoscimento dei benefici di legge in considerazione dei precedenti penali gravanti sull’imputato, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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opposizione tardiva tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo allegazioni insufficientemente motivate notifica tardiva dei difetti ritardo ingiustificato
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Testo completo

UR ORDINANZA Volpe Francesco, nato a TRIGGIANO il 22/07/1980, avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Volpe, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado e confermato dalla Corte di appello di Bari ed il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato e generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 5 della sentenza impugnata, ove conferma il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado sulla base delle modalità della condotta e nega il riconoscimento dei benefici di legge in considerazione dei precedenti penali gravanti sull’imputato, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere esten