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Ordinanza — n. 4663/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and general mitigating circumstances in robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4663/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for robbery and the denial of general mitigating circumstances, arguing flaws in the psychological element and the second-instance judge's reasoning. The court rejected these arguments, noting that the second-instance judge correctly focused on decisive factors without needing to address every favorable element presented.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals contesting the psychological element of recidivism or the denial of general mitigating circumstances are inadmissible if the second-instance judgment is logically sound and references decisive factors.

Parole chiave

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recidivism appeal general mitigating circumstances robbery conviction inadmissible appeal second instance reasoning impugnazione di decisioni amministrative sanzione amministrativa sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe Vavalle, rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all’art. 648 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe Vavalle, rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all’art. 648 cod.
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Testo completo

UR ORDINANZA Vavalle Giuseppe, nato a BARI il 26/06/1995, avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe Vavalle, rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., con particolare riferimento all’elemento psicologico, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati; che il giudice di secondo grado ha ritenuto integrato il reato di ricettazione in questione in tutti i suoi elementi costituitivi limitatamente all’autovettura Mercedez Benz C220, tg.

DS240GX, utilizzata dall’imputato per la consumazione della rapina con la consapevolezza della provenienza illecita (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Cons