Italian Court dismisses appeals as one lacks merit and the other is too vague.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared two appeals inadmissible, ordering the appellants to pay costs. One appeal was rejected because its challenge to the causal link was contradicted by established case law, while the other was dismissed for being too generic to allow judicial review. Consequently, the appellants were condemned to pay court fees and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded by contradicting settled case law or if it is too vague to enable the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Parole chiave
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UR ORDINANZA La Torre Celestino, nato a MANFREDONIA il 13/09/1994 Vairo Michele, nato a MANFREDONIA il 15/02/1998 avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; Letti i ricorsi proposti nell’interesse di Celestino La Torre e Michele Vairo con due atti differenti, rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di La Torre che contesta la motivazione su cui si fonda la dichiarazione di responsabilità in ordine al nesso causale e psicologico tra condotta ed evento ex art. 116 cod. pen.
è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 3 della sentenza impugnata; considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di Vairo che contesta la sussistenza del dolo per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere