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Ordinanza — n. 4661/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding recidivism and generic mitigating circumstances under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4661/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding recidivism and denied generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, stating that the lower court correctly applied legal principles requiring a concrete assessment of criminal inclination rather than just fact severity, and that it is sufficient to address only decisive favorable or unfavorable elements when denying generic mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The court of first instance must concretely assess the relationship between the current offense and prior convictions to determine criminal inclination, and when denying generic mitigating circumstances, it is sufficient to reference only the decisive elements without examining all proposed factors.

Parole chiave

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recidivism assessment generic mitigating circumstances lack of motivation criminal inclination appeal inadmissibility Penal Code provisions court costs award recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’ art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’ art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

UR ORDINANZA Carrubba Angela, nata a CASERTA il 14/10/1984, in cui è parte civile costituita Camilla Gabriella, avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; Letto il ricorso proposto nell’interesse di Angela Carruba e la memoria trasmessa in data 7 gennaio u.s. dal difensore e procuratore speciale della parte civile Gabriella Camilla, che non ha chiesto la condanna dell'imputata alle spese del grado; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di disapplicazione della recidiva contestata e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’ art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”; considerato che, il secondo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., che sarebbero state richieste nella massima estensione, con applicazione del minimo della pena;

è manifestamente infondato, atteso che, come evidenziato a pagina 3 della sentenza impugnata, la motivazione del giudice di merito è immune da illogicità; considerato il consolidato principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, dovendosi ritenere implicitamente superati o disattesi gli altri; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/202