Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise minor offense argument at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for a crime involving the provision of a rechargeable card, specifically arguing the offense was minor under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this argument because the claim of minor offense was not raised as a specific ground of appeal in the second instance, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Appeals must specifically raise all grounds for challenge at the second instance; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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UR ORDINANZA Casale Liberata, nata a TORRE ANNUNZIATA il 28/12/1984, avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Liberata Casale, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 64-ter cod. pen., denunciando il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità; che la Corte di appello di Napoli ha ritenuto pienamente provata la condotta delittuosa dell’odierna ricorrente, la quale ha messo a disposizione dei correi la propria carta ricaricabile al fine di consentire l’ottenimento dell’ingiusto profitto (si vedano le pagg. 3-5 della sentenza impugnata); che la censura attinente alla particolare tenuità del fatto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consiglie