Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4659/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific argumentation regarding liability under Article 648 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4659/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability for the illegal origin of a motorbike, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law to challenge the first-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal in cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected by the court of appeal without providing a specific, reasoned critique of the judgment's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility Article 648 Penal Code lack of specific argumentation repetitive grounds appeal court costs and fine notificazione elettronica notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Raffaele Di Guido, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod.
Art. 364 c.p.c.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Raffaele Di Guido, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

UR ORDINANZA Di Guido Raffaele, nato a NAPOLI il 02/01/1997, avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Raffaele Di Guido, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di appello di Napoli ha ritenuto pienamente provata la responsabilità dell’odierno ricorrente in considerazione della provenienza illecita del ciclomotore, rispetto alla quale il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere esten