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Ordinanza — n. 4658/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4658/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4658/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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UR ORDINANZA Sannino Giovanni, nato a POLLENA TROCCHIA il 30/01/1991, Sannino Gennaro, nato a POLLENA TROCCHIA il 15/11/1993, avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di Giovanni Sannino e Gennaro Sannino con atti separati, rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di Giovanni Sannino che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, denunciando il mancato riconoscimento dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessaria anche una valutazione sul grado di lesività della condotta (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 4658/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessaria anche una valutazione sul grado di lesività della condotta (Sez.

Parole chiave

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produzione tardiva di documenti adempimento dei presupposti processuali documenti mancanti ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
art. 81 cod. pen
3 della sentenza impugnata); considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di Gennaro Sannino che contesta il mancato riconoscimento dell’istituto della continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
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Testo completo

UR ORDINANZA Sannino Giovanni, nato a POLLENA TROCCHIA il 30/01/1991, Sannino Gennaro, nato a POLLENA TROCCHIA il 15/11/1993, avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di Giovanni Sannino e Gennaro Sannino con atti separati, rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di Giovanni Sannino che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, denunciando il mancato riconoscimento dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessaria anche una valutazione sul grado di lesività della condotta (Sez.

U., n. 13681 del 25 febbraio 2016); che la Corte di appello di Napoli ha fondato il suo convincimento sulle modalità della condotta posta in essere dal ricorrente(cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di Gennaro Sannino che contesta il mancato riconoscimento dell’istituto della continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e