Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4657/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4657/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4657/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

UR ORDINANZA Xhanaj Xhulio nato in ALBANIA, il 13/09/1994 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Xhulio Xhanaj, rilevato che il primo motivo contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito (cfr. pag. 3), e privo di una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 624 cod. pen., lamentando la mancata riqualificazione giuridica del fatto, erroneamente qualificato come ricettazione ex art. 648 cod. pen., anziché come furto ex art. 624 cod. pen., è anch’esso infondato, poiché mira a una rivalutazione delle fonti probatorie, attività non consentita in sede di legittimità, priva di individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale per particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma IV, cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomentazioni già formulate e disattese in appello (cfr. pag. 3), prive di specificità, non svolgendo una critica argomentata reale alla decisione impugnata; che il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dato che la decisione impugnata poggia su motivazione adeguata e priva di evidenti o manifeste illogicità (cfr. pag. 4), con adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 4657/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., è manifestamente infondato, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito (cfr. pag. 3), e privo di una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 624 cod. pen., lamentando la mancata riqualificazione giuridica del fatto, erroneamente qualificato come ricettazione ex art. 648 cod. pen., anziché come furto ex art. 624 cod. pen., è anch’esso infondato, poiché mira a una rivalutazione delle fonti probatorie, attività non consentita in sede di legittimità, priva di individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale per particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma IV, cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomentazioni già formulate e disattese in appello (cfr. pag. 3), prive di specificità, non svolgendo una critica argomentata reale alla decisione impugnata; che il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dato che la decisione impugnata poggia su motivazione adeguata e priva di evidenti o manifeste illogicità (cfr. pag. 4), con adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca del brevetto durata dell'infrazione revoca della decisione amministrativa ritiro dell'autorizzazione autorizzazione susseguente procedura di infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Xhulio Xhanaj, rilevato che il primo motivo contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648 cod.
art. 624 cod. pen
pen., anziché come furto ex art. 624 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

UR ORDINANZA Xhanaj Xhulio nato in ALBANIA, il 13/09/1994 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Xhulio Xhanaj, rilevato che il primo motivo contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito (cfr. pag. 3), e privo di una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 624 cod. pen., lamentando la mancata riqualificazione giuridica del fatto, erroneamente qualificato come ricettazione ex art. 648 cod. pen., anziché come furto ex art. 624 cod. pen., è anch’esso infondato, poiché mira a una rivalutazione delle fonti probatorie, attività non consentita in sede di legittimità, priva di individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale per particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma IV, cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomentazioni già formulate e disattese in appello (cfr. pag. 3), prive di specificità, non svolgendo una critica argomentata reale alla decisione impugnata; che il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dato che la decisione impugnata poggia su motivazione adeguata e priva di evidenti o manifeste illogicità (cfr. pag. 4), con adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 I