Ordinanza — n. 4657/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUR ORDINANZA Xhanaj Xhulio nato in ALBANIA, il 13/09/1994 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Xhulio Xhanaj, rilevato che il primo motivo contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito (cfr. pag. 3), e privo di una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 624 cod. pen., lamentando la mancata riqualificazione giuridica del fatto, erroneamente qualificato come ricettazione ex art. 648 cod. pen., anziché come furto ex art. 624 cod. pen., è anch’esso infondato, poiché mira a una rivalutazione delle fonti probatorie, attività non consentita in sede di legittimità, priva di individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale per particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma IV, cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomentazioni già formulate e disattese in appello (cfr. pag. 3), prive di specificità, non svolgendo una critica argomentata reale alla decisione impugnata; che il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dato che la decisione impugnata poggia su motivazione adeguata e priva di evidenti o manifeste illogicità (cfr. pag. 4), con adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 4657/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., è manifestamente infondato, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito (cfr. pag. 3), e privo di una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 624 cod. pen., lamentando la mancata riqualificazione giuridica del fatto, erroneamente qualificato come ricettazione ex art. 648 cod. pen., anziché come furto ex art. 624 cod. pen., è anch’esso infondato, poiché mira a una rivalutazione delle fonti probatorie, attività non consentita in sede di legittimità, priva di individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale per particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma IV, cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomentazioni già formulate e disattese in appello (cfr. pag. 3), prive di specificità, non svolgendo una critica argomentata reale alla decisione impugnata; che il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dato che la decisione impugnata poggia su motivazione adeguata e priva di evidenti o manifeste illogicità (cfr. pag. 4), con adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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UR ORDINANZA Xhanaj Xhulio nato in ALBANIA, il 13/09/1994 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di Xhulio Xhanaj, rilevato che il primo motivo contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito (cfr. pag. 3), e privo di una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 624 cod. pen., lamentando la mancata riqualificazione giuridica del fatto, erroneamente qualificato come ricettazione ex art. 648 cod. pen., anziché come furto ex art. 624 cod. pen., è anch’esso infondato, poiché mira a una rivalutazione delle fonti probatorie, attività non consentita in sede di legittimità, priva di individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale per particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma IV, cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomentazioni già formulate e disattese in appello (cfr. pag. 3), prive di specificità, non svolgendo una critica argomentata reale alla decisione impugnata; che il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dato che la decisione impugnata poggia su motivazione adeguata e priva di evidenti o manifeste illogicità (cfr. pag. 4), con adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 I