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Ordinanza — n. 4622/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments are repetitive and lack new substantive legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4622/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Alessandro Manzi inadmissible due to the repetitive nature of his arguments and the absence of a substantive comparison with the lower court's reasoning. The appellant alleged violations regarding criminal liability and sentencing, but the court found these claims infounded because they merely reiterated points already rejected at the appellate level without addressing the specific logical flaws required by law. Consequently, the court ruled that the appeal fails to meet the threshold for further judicial review, ordering the dismissal and the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined and rejected by the court of first instance, lacking a new substantive legal argument or a specific demonstration of a logical flaw in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments violation of law vizio di motivazione Cassa delle ammende procedural costs substantive comparison recidiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
è non consentito e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
è non consentito e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Manzi Alessandro nato a Rossano il 16/04/1981 avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Manzi; letta la memorira depositata dalla difesa del ricorrente in data 02/12/2025, con la quale sono state ribadite le considerazioni difensive articolate in ricorso a sostegno della sua fondatezza; rilevato che i motivi proposti non sono consentiti, in quanto del tutto reiterativi, in assenza di un effettivo confronto con la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione denunciando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen.

è non consentito e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, nella quali la Corte territoriale evidenzia gli elementi probatori che giustificano l’integrazione della fattispecie, come la stabile permanenza del soggetto nell’edificio e gli ulteriori elementi fattuali indicativi di una volontà proiettata ad un possesso stabile dell’immobile) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione denunciandone sempre la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, con riferimento rispettivamente all’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità e il mancato riconoscimento delle pene sostitutive, oltre ad essere reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese, sono anch’essi manifestamente infondati, giacché la corte di merito ha motivato sul diniego facendo corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01), richiamando come elemento risolutivo la protrazione della condotta per alcuni anni, con impossibilità do ritenere conseguentemente la caratterizzazione della stessa in termini di levità; chequanto al diniego delle pene sostitutive il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con le logiche ed argomentate conclusioni della Corte di appello, che ha reso sul punto una motivazione non censurabile in questa sede, richiamando la proclività a delinquere del ricorrente, in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, oltre alla impossibilità di adempiere in caso di sostituzione con sanzione pecuniaria; rilevato che le considerazioni che precedono rendono superiorate ogni ulteriore considerazione difensiva, anche rassegnate nella memoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa