Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Bevilacqua inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in applying statutory mitigating circumstances. The appellant argued for a new evaluation of the sentence's congruity, but the court affirmed that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that challenging the specific application of mitigating factors in the final sentencing stage is legally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Supreme Court holds that the determination of the final sentence, including the application of mitigating and aggravating circumstances, falls within the discretionary power of the court of first instance and is not subject to re-evaluation in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Bevilacqua Salvatore nato a Mondovì il 16/06/1978 avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bevilacqua Luca; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’erronea applicazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e, in particolare, all’ordine con cui sono state applicate le riduzioni di pena per le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, anche considerato il principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o si concretizzi nella applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo, Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere es