Cassation court dismisses appeal on fraud conviction, ruling facts and sentencing are within lower court's discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the factual reconstruction and sentencing calculation. The lower court based its conviction on consistent victim statements and the appellant's failure to report lost identity documents, while the sentencing discretion was exercised according to statutory principles. The court held that reviewing factual evaluations and sentencing gradations falls exclusively within the competence of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or exercise sentencing discretion, reserving such powers exclusively to the court of first instance which must provide logical and legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Petrillo Cosimo nato a Avellino il 12/08/1993 avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte di appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Petrillo Cosimo; letta la memoria difensiva depositata nell’interesse del ricorrente in data 12/12/2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3-5 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come la partecipazione dell’imputato alla consumazione della truffa risulti certa alla luce sia delle dichiarazioni, pienamente lineari e coerenti, della persona offesa, sia della circostanza che egli non ha mai denunciato lo smarrimento dei propri documenti di identità o della carta Postepay su cui venivano accreditate le somme di denaro); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine alla individuazione della pena base, a seguito della esclusione della recidiva, e al computo della riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte della congrua e non illogica motivazione esposta sul punto dal giudice di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), considerato che non si possa ritenere né illogico, né incongruo il ragionamento posto a supporto della scelta della pena base, poi ridotta, sicché la stessa non coincide come affermato dal ricorrente con la pena precedentemente irrogata in toto; ritenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un puntuale riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove si evidenziano le ingegnose modalità di realizzazione della condotta delittuosa, il cospicuo importo fraudolentemente sottratto alla persona offesa, e i precedenti penali da cui l’imputato risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deci