Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for acquittal based on specific criminal charges but failed to provide specific factual elements supporting her nullity claim. The court ruled that the appeal was generic and indeterminate, violating procedural requirements that mandate clear identification of grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 56, 628, 635 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for nullity are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements necessary for the reviewing judge to exercise their power of scrutiny.
Parole chiave
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re - ORDINANZA Benincasa Giancarla (cui: 01sxywm) nata a Torino il 22/06/1984 avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giancarla Benincasa; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata in ragione della mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 56 - 628, comma secondo, e 635, comma secondo n. 1, cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ed argomentata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il P