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Ordinanza — n. 4589/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for reiterative argument on generic mitigating circumstances lacking new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4589/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Mouhamadou Fall Mouhamadou inadmissible due to the sole ground being a repetitive argument regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant claimed the lower court failed to consider all favorable elements, but the court noted the appellate judgment already addressed specific factors like prior criminal records and the minor nature of the offense. Consequently, the court ruled that reiterating arguments without new evidence violates procedural rules, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based solely on the alleged lack of consideration of all favorable elements for generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely reiterates arguments already addressed by the court of first instance without presenting new evidence or demonstrating a violation of the principle of equality of arms.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances reiterative argument appeal inadmissibility procedural violation equality of arms court costs Italian criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

re - ORDINANZA Fall Mouhamadou Moustapha nato in Senegal il 03/01/1985 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Moustapha Fall Mouhamadou; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto del tutto reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello di Bologna evidenzia gli elementi sintomatici volti a giustificare il diniego delle relative circostanze, anche con riferimento alla presenza di plurimi precedenti penali ed alla concessione della ipotesi lieve in relazione al fatto contestato) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere este