Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4587/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise sentencing arguments at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4587/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Marco Seraglia inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first ground challenging recidivism was improper in a final review stage, as the lower court correctly applied principles requiring a concrete assessment of criminal inclination rather than just fact severity. Furthermore, the second ground regarding sentencing violations was rejected because the appellant failed to raise this specific issue during the prior appeal proceedings as mandated by procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must exhaustively list all legal grievances at the second instance; failure to raise specific sentencing violations renders the appeal inadmissible, while final review courts assess recidivism based on concrete criminal inclination rather than mere fact severity.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Recidivism Assessment Sentencing Violations Procedural Exhaustion Court of Cassation Criminal Inclination recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Seraglia Marco nato a Bologna il 07/06/1985 avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Seraglia Marco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove si evidenziano i plurimi precedenti a carico del prevenuto, tra cui un’evasione commessa meno di un mese prima di quella oggetto del presente giudizio, dimostrativi della specifica pericolosità dell’imputato e della sua incapacità di conformarsi ai precetti penali quale espressione di una progressione criminosa e aumentata capacità a delinquere); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 1 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il C