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Ordinanza — n. 4586/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding non-punishment causes and excessive penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4586/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of law cited lacked specific motivation. The appellant argued for non-punishment under Art. 129 of the Criminal Procedure Code and challenged the penalty's excessiveness and legal qualification. The court ruled that the appeal failed to identify the specific elements of the lower court's decision under which the criticism was based, violating Art. 581(1)(c) of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen. An appeal is inadmissible if the ground of law is generic and fails to indicate the specific elements of the contested decision upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising its power of review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation non-punishment causes excessive penalty legal qualification error Criminal Procedure Code review power

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581 comma 1 lett. c cod. proc. pen.
è generico per indeterminatezzaperché privo dei requisiti prescritti dall art. 581 comma 1 lett.
Art. 628 comma primo e terzo n.1 e comma quarto cod. pen.
nonché eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazionegiuridica del fatto con riferimento alla penale responsabilità per il reato di cui all art. 628comma primo e terzo n.1 e comma quarto cod.
art. 129 cod. proc. pen

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4586/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1364/2026* * CC 27/01/2026* * * 30086/2025* * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 02/03/2002avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte di appello di Venezia sezione per iminorennidato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di * *rilevato che l unico motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle cause di non punibilità di cuiall art. 129 cod. proc. pen. nonché eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazionegiuridica del fatto con riferimento alla penale responsabilità per il reato di cui all art. 628comma primo e terzo n.1 e comma quarto cod. pen.

è generico per indeterminatezzaperché privo dei requisiti prescritti dall art. 581 comma 1 lett. c cod. proc. pen. in quanto afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta non indica glielementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudicedell impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacatorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4586/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1364/2026* * CC 27/01/2026* * * 30086/2025* * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 02/03/2002avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte di appello di Venezia sezione per iminorennidato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di * *rilevato che l unico motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle cause di non punibilità di cuiall art. 129 cod. proc. pen. nonché eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazionegiuridica del fatto con riferimento alla penale responsabilità per il reato di cui all art. 628comma primo e terzo n.1 e comma quarto cod. pen.

è generico per indeterminatezzaperché privo dei requisiti prescritti dall art. 581 comma 1 lett. c cod. proc. pen. in quanto afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta non indica glielementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudicedell impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacatorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *