Italian court dismisses appeal as generic and vague under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Erguiba Kamal inadmissible due to a generic and indeterminate legal argument. The court found the appellant's complaint regarding the lower court's liability judgment lacked specific elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from exercising their review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Erguiba Kamal (cui 051hc7u) nato a in Marocco il 23/07/2000 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Erguiba Kamal; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati addebitati al ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 8-11), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il medesimo motivo è altresì generico per mancanza di specificità, in quanto totalmente privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla corte di merito e quelle poste a fondamento dell’impugnazione(Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore