Italian Supreme Court dismisses appeal as repetitive and factually reconstructed by the applicant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mohammed El Asri inadmissible and ordered him to pay court costs. The applicant argued for a different factual reconstruction regarding the robbery, but the court found his arguments repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet legal requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates censure already disallowed in the appellate judgment or attempts to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA El Asri Mohammed nato in Marocco il 30/07/1988 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mohammed El Asri; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché reiterativo di censure già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) nonché perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale e i giudici territoriali evidenziano, con argomentazioni avulse da illogicità, gli elementi probatori che giustificano la riconducibilità della condotta del ricorrente al delitto di rapina impropria, proprio ricostruendo la scansione temporale e la reazione violenta quale elemento direttamente collegato al rinvenimento dei dispositivi antitaccheggio con contestuale sottrazione dei beni, analizzando anche la condotta spregiudicata posta in essere successivamente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere este