Italian Court dismisses appeal claiming illogical sentencing, ruling sentencing discretion is non-reviewable in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Luana Dalla Mariga inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court's sentence was illogical and failed to consider mitigating factors under Article 81 of the Penal Code. The court rejected this, stating that sentencing falls within the trial judge's discretion and cannot be re-evaluated for congruity in a cassation proceeding unless the reasoning is manifestly irrational.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal punishment constitutes the discretion of the trial judge, which is not subject to review in cassation unless the reasoning is manifestly irrational.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Dalla Mariga Luana nata a Torino il 09/11/1979 avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dalla Mariga Luana; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza della violazione di legge e del vizio di motivazione perché illogica (e non manifestamente illogica) e contraddittoria in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l’omessa considerazione di elementi favorevoli all’imputata ai fini della determinazione dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, altresì, manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da manifesta illogicità (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come l’aumento irrogato a titolo di continuazione risulti adeguato alla luce della spiccata capacità a delinquere della ricorrente, gravata da ben sei precedenti penali anche specifici, e come gli elementi positivamente valorizzabili in suo favore siano già stati valutati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen.), considerato che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo, Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 27/01/2026 Il Consi