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Ordinanza — n. 4572/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4572/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Celaj Nelo inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances. The court found that sentencing discretion, including the weighing of aggravating and mitigating factors, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the lower court adequately addressed the facts and dismissed the appeal while ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the discretion of the trial judge in sentencing, including the assessment of aggravating and mitigating circumstances, is not subject to review on appeal for lack of motivation.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances aggravating circumstances penal code provisions appeal inadmissibility judicial discretion Cassazione ruling attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

re - ORDINANZA Celaj Nelo nato a Ballsh Fier (Albania) il 16/03/1991 avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Celaj Nelo; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 12-13 della sentenza impugnata, ove si rileva come il ricorrente abbia svolto un ruolo tutt’altro che marginale nella commissione del reato, avendo egli ricevuto la refurtiva da parte del coimputato, agito direttamente per prelevare il denaro dalla borsa della persona offesa, nonché tentato di impedire l’intervento delle forze dell’ordine); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e