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Ordinanza — n. 4570/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal violation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4570/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Vincenzo Caruso's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Caruso challenged a lower court's finding of liability for a crime under Article 493-ter of the Penal Code, arguing for an alternative factual reading of the case. The court rejected this because the appeal lacked specificity, merely repeating facts already reviewed and dismissed by the appellate court without critical engagement.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter cod. pen.; An appeal alleging violation of law is inadmissible if it lacks specificity and merely reproduces factual arguments already examined and rejected by the appellate court without critical engagement.

Parole chiave

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Article 493-ter Penal Code inadmissible appeal lack of specificity violation of law Cassa delle ammende abuso di carte-chèques offesa al credito sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter cod. pen.
Letto il ricorso di Caruso Vincenzo; ritenuto che l’unico motivo di ricorso non è consentito, atteso che denuncia la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493-ter cod.
art. 493-ter cod. pen
Letto il ricorso di Caruso Vincenzo; ritenuto che l’unico motivo di ricorso non è consentito, atteso che denuncia la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
pen., ed è anche privo di specificita, in quanto, con doglianze in fatto tese a prospettare una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
271702-01), in quanto tali estranee al sindacato di questa Corte, risulta riproduttivo di profili di censura gia sottoposti al vaglio dei giudici d’appello e da questi disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Caruso Vincenzo nato a Crotone il 02/02/1992 avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Caruso Vincenzo; ritenuto che l’unico motivo di ricorso non è consentito, atteso che denuncia la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., ed è anche privo di specificita, in quanto, con doglianze in fatto tese a prospettare una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01), in quanto tali estranee al sindacato di questa Corte, risulta riproduttivo di profili di censura gia sottoposti al vaglio dei giudici d’appello e da questi disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) con una congrua e puntuale motivazione, conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità e con la quale le doglianze sviluppate nel ricorso non si confrontano criticamente (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata, ove si rileva la piena sussistenza, sia sul piano materiale che su quello psicologico, del delitto contestato all’imputato, attesa la confluenza della somma oggetto di imputazione sulla carta PostePay attivata ed intestata al ricorrente, con ricostruzione del costante utilizzo della stessa da parte del ricorrente e dell’immediato prelievo della somma derivante dell’indebito utilizzo della carta smarrita dalla persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere