Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4568/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal challenging sentencing discretion and mitigation application under Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4568/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Luca Bevilacqua's appeal inadmissible, rejecting his challenge regarding the application of mitigating circumstances under Articles 62-bis and 62 of the Criminal Code. The appellant argued for a new evaluation of the sentence's congruity, but the court held that sentencing discretion belongs to the trial judge. Consequently, the court ruled that cassation cannot re-evaluate the appropriateness of the penalty if it is not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133, 62, 62-bis cod. pen.: The determination of the penalty, including reductions for mitigating circumstances, falls within the discretion of the trial judge; cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence absent arbitrariness or illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion mitigating circumstances cassation inadmissibility criminal code provisions penal congruity adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Bevilacqua Luca nato a Reggio Calabria il 21/06/1983 avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bevilacqua Luca; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’erronea applicazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e, in particolare, all’ordine con cui sono state applicate le riduzioni di pena per le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, anche considerato il principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o si concretizzi nella applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere