Italian court dismisses appeal claiming prescription due to recidiva not counting for statute of limitations. The court ruled recidiva must be included in the calculation period. The appeal is inadmissible because the limitation period has not expired. The court rejected the argument that recidiva is irrelevant for prescription calculations. The decision upholds the original sentence's timeline regarding the statute of limitations. The court emphasized that recidiva extends the maximum prescription period to nine years. The appeal failed because the nine-year period was not yet complete at the time of filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nuccio Mauro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime of aggravated theft had expired due to prescription, contending that contested recidiva should not count toward the limitation period. The court rejected this, ruling that Article 157(3) of the Penal Code mandates including recidiva in the prescription calculation, making the maximum term nine years which had not yet elapsed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640-ter cod. pen.; Art. 157, comma 3, cod. pen.: Recidiva contestata and recognized must be included in the computation of the prescription period for crimes punishable by imprisonment, excluding the application of Article 69 of the Penal Code which would otherwise reduce the term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Nuccio Mauro nato a Palermo il 26/02/1969 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Nuccio Mauro; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., per come riqualificato in grado di appello, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta interpretazione corrisponde al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.) (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01; in senso conforme anche:
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - 01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821 - 01; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Dongarrà, Rv. 275639 - 01; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669 - 01); che, nel caso di specie, la recidiva infraquinquennale contestata all’imputato, ancorché ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, impone di ritenere che il termine massimo di prescrizione sia pari a 9 anni, i quali, essendo il reato stato commesso in data 31 luglio 2017, non risultano ancora decorsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Con