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Ordinanza — n. 4563/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility due to absence of logical flaws in lower court's denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4563/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Campione inadmissible and ordered him to pay court costs. Campione argued that the appellate court failed to provide sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances regarding an attempted crime under Article 629 of the Penal Code. The court rejected this claim because the lower court's decision was not logically flawed, noting that it was sufficient to reference only decisive elements, such as the defendant's multiple prior criminal proceedings, without needing to address every favorable fact presented.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; The appeal alleging a defect in reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court's decision lacks evident illogicality and adequately references the decisive elements considered for the evaluation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances attempted crime defect in reasoning appeal inadmissibility logical flaws Cassa delle ammende multiple criminal proceedings tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Daniele Campione; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al reato di cui all’art. 629 cod.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Daniele Campione; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al reato di cui all’art. 629 cod.
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Testo completo

re - ORDINANZA Campione Daniele nato a Catania il 21/08/1980 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Campione; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al reato di cui all’art. 629 cod. pen., realizzato nella forma tentata, non è consentito in sede di legittimità in presenzadi una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ( si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello di Catania, tra gli elementi a sostegno del diniego, evidenzia in particolare la sussistenza di molteplici procedimenti penali a carico del ricorrente quale espressione della sua capacità criminale in mancanza di elementi positivamente valorizzabili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere este