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Ordinanza — n. 4561/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals alleging evidence distortion in criminal liability judgment for property damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4561/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Barchetta Giovanni and D'Andrea Vito Antonio inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court distorted evidence regarding their liability for property damage under Article 642 of the Penal Code. The court rejected this, stating that appellate review cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using different criteria than the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, reserving such evaluation exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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evidence distortion criminal liability property damage appellate review factual evaluation Article 642 inadmissible appeal truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
art. 642 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

re - ORDINANZA Barchetta Giovanni nato a Reggio Calabria il 19/01/1981 D'Andrea Vito Antonio nato a Reggio Calabria il 23/10/1962 avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Barchetta Giovanni e D’Andrea Vito Antonio; ritenuto che l’unico motivo del ricorso di Barchetta Giovanni, e i due motivi del ricorso di D’Andrea Vito Antonio, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità degli imputati per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., deducendo il vizio di travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e risultano, altresì, manifestamente infondati, poiché, in assenza di confronto con la argomentata motivazione della Corte d’appello, tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune dai denunciati vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo logico ed argomentato (si vedano, in tal senso, pagg. 3-4 della sentenza impugnata, ove sono state congruamente valorizzate le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute lineari, coerenti e uniformi nel tempo, nonché le risultanze degli accertamenti di polizia che alle stesse hanno dato pieno riscontro); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere