Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under procedural code regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Gjini inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding his criminal liability, but the court found the complaint too generic and lacking specific vices under the procedural code. The court ruled that the lower court's judgment was logically sound and did not permit alternative readings of the evidence or credibility assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal must cite specific procedural vices; generic complaints regarding persuasiveness or lack of rigor are inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and explicitly stated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Gjini Kristian nato in Albania il 07/01/1992 avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Kristian Gjini; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostiene il “difetto” della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità concorsuale per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non solo è totalmente generico non denunciando uno dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen, ma è anche non consentito, tendendo ad introdurre, in assenza di confronto con la motivazione una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale adeguatamente evidenzia gli elementi posti alla base dell’esistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, tenuto conto del quantitativo e delle caratteristiche dei beni ricettati e del loro valore) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigl