Italian Court dismisses appeal as reheating without new argument on sentencing criteria under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Henich Gionny inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of legal standards regarding sentencing under Articles 133 and 133-bis of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive. The court determined that the lower court had sufficiently addressed sentencing logic by referencing prior criminal records and recidivism trends, rendering the appeal's lack of new comparative analysis fatal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, Art. 133-bis cod. pen.; An appeal consisting solely of reiterating arguments without a new comparison to the lower court's sentencing logic is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Henich Gionny nato a Sarzana il 30/08/1978 avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gionny Henich; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge ed erronea applicazione dei criteri in materia di legalità della pena contenuti negli artt. 133 e 133-bis cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. non è consentito dalla legge, in quanto del tutto reiterativo in assenza di confronto con le logiche considerazioni in tema di dosimetria della pena rese dai giudici di merito in senso conforme tra loro; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nella definizione del trattamento sanzionatorio (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove sono stati richiamati i precedenti penali del ricorrente e l’evidente tendenza recidivante dello stesso, con considerazione specifica delle censure relative al discostamento da parte del giudice di primo grado rispetto al minimo edittale in relazione alle caratteristiche della azione imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere este