Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and insufficiently specific grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe D'Ippolito inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to consider mitigating circumstances and acted irrationally regarding his criminal liability. The court rejected these claims as generic and lacking specific correlation to the appealed decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific logical inconsistency between the contested decision and the arguments presented by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA D'ippolito Giuseppe nato a Taranto il 19/06/1982 avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte di appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe D’Ippolito; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il reato di cui all’art. 640, comma primo e secondo, n. 2-bis cod. pen. è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, nella quale vengono riportati fra gli elementi vagliati dalla Corte di appello circa il diniego di dette circostanze, la presenza di venticinque precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente deducendone la manifesta illogicità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione logica ed argomentata, con la quale il ricorrente non si confronta, essendosi la difesa limitata a proporre una soluzione più adeguata al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il